LA RESPONSABILITÀ DEI CIRCOLI TENNIS PER I TORNEI

Con la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 13/07/2011, n. 15394, è stata delineata la responsabilità degli enti sportivi (già accertata sotto altro profilo da Cass. 85/03) anche per l’organizzazione dei tornei dilettantistici).
Infatti, gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione di eventi pregiudizievoli per la loro integrità psicofisica, essendo peraltro responsabili, in base all’art. 2049 c.c. e art. 32 Cost., dell’operato dei propri medici.
Nel caso sottoposto al sindacato della Suprema Corte, è stata dichiarata la responsabilità dell’ente sportivo per la morte di un atleta, colto da malore, mentre partecipava ad un torneo dilettantistico di calcio, in quanto l’Ente organizzatore non aveva imposto specificamente l’obbligo di visita medica o quantomeno chiesto idonea ed adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo.
In ambito tennistico, la FIT impone, per il rilascio della tessera cd. “agonistica” (necessaria per la partecipazione anche ai tornei NC e di 4a cat.), che gli atleti si sottopongano a visita medica, ad esame completo delle urine, ad elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo nonché a spirografia, come da DM 18/02/1982 in tema di “tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”.
Ne consegue che il rilascio della tessera agonistica al tennista che non abbia dato dimostrazione del superamento dei predetti accertamenti medici, ovvero l’accettazione ai tornei di soggetti che non siano in possesso della predetta tessera (che presuppone l’idoneità sanitaria), comporta la responsabilità dell’Ente o anche del circolo inadempiente.
Ma come deve comportarsi il Circolo tennis in caso di organizzazione di un torneo cd. “sociale” (intra-circolo)? Deve pretendere anche qui l’idoneità sanitaria?
In un passaggio della predetta sentenza, la Corte ha statuito che “Non può infatti non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti (…), tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del “prevalere” di una squadra su un’altra.”.
Tale definizione giurisprudenziale appare potersi adattare anche ai cd. tornei sociali (intra-circolo), ancorché gli stessi circoli (auto)definiscano espressamente i medesimi quali tornei non-agonistici.
Ad ogni modo, atteso peraltro che la prova dell’eventuale carattere non-agonistico del torneo sociale incombe sul circolo organizzatore, a fini precauzionali, appare consigliabile, per i CT organizzatori, pretendere anche dai tennisti che intendano partecipare ai tornei sociali gli accertamenti sanitari di cui al DM 18/02/1982.
Avv. Mario Riccio *
* Cassazionista, socio CT Albinea (RE)